Sez. 1, Sentenza n. 303 del 09/02/1970 (Rv. 345170 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SUFFICIENTE ESPOSIZIONE DELLE DOGLIANZE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SUFFICIENTE ESPOSIZIONE DELLE DOGLIANZE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*
L'esigenza (prevista dall'art 366, n 4, cod proc civ) della indicazione dei motivi di ricorso per Cassazione, con la specificazione delle norme di diritto sulle quali si fondano, deve ritenersi soddisfatta quando il ricorrente abbia sufficientemente esposto le ragioni delle propri doglianze in relazione alla sentenza impugnata, in modo che - risultando individuato l'oggetto della controversia - diventa irrilevante l'omesso riferimento alle precise norme di legge che si assumono violate o erroneamente applicate. (V 227-70, massima n 345041 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)