Sez. U, Sentenza n. 10617 del 28/11/1996 (Rv. 500879 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA | Programmazione e costruzione di edifici scolastici - Delega dello Stato ai Comuni - Natura - Effetti.
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA
Con riguardo alla disciplina della programmazione e della costruzione di edifici scolastici, la delega dallo Stato ai Comuni, prevista dall'art. 16 legge n. 641 del 1967, configura un ipotesi di delegazione amministrativa, nella quale l'ente locale agisce in nome proprio, per cui sono ad esso imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità inerenti all'esecuzione delle opere; con la conseguenza che il Comune risponde dell'eventuale inadempimento con tutti i propri beni (art. 2740 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Legge 26/07/1967 num. 641 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)