Sez. 1, Sentenza n. 1798 del 07/03/1990 (Rv. 465712 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - PROGRAMMAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - DELEGA DELLO STATO AI COMUNI EX ART. 16 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967 N. 641 - EFFETTI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - PROGRAMMAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - DELEGA DELLO STATO AI COMUNI EX ART. 16 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967 N. 641 - EFFETTI.*
La delega dello stato ai comuni, configurata dall'art. 16 della legge 28 luglio 1967 n. 641, in materia di programmazione e costruzione di edifici scolastici, realizza una Forma di collaborazione tra enti pubblici, che comporta il trasferimento decentrativo di una serie di attribuzioni dall'uno all'altro ente e va inquadrata tra le ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva. In tale evenienza, il comune delegato agisce, pertanto in nome proprio e non come rappresentante del delegante, per cui sono ad esso imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità connesse alla sua attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica. (V 3248/83, mass n 428145; (V 163/83, mass n 424985; (Conf 7378/86, mass n 449428).*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)