Sez. L, Sentenza n. 2709 del 22/03/1994 (Rv. 485836 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario | Compenso - Determinazione - Criteri - Collegamento con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale - Persistenza - Aumento ex legge n. 312 del 1980 - Irrilevanza - Ulteriori aumenti ex leggi n. 432 del 1981 e n. 681 del 1982 - Influenza - Aumenti concessi dall'Ente Ferrovie dello Stato ai propri dirigenti - Computabilità - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario
La sopravvenienza della legge 6 febbraio 1979 n. 42 - la quale ha rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario, sostituendo alle anteriori qualifiche i nuovi profili professionali ed ai parametri le nuove categorie stipendiali - non ha comportato l'abrogazione dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 e del collegamento ivi disposto - ai fini della determinazione dei compensi di lavoro straordinario del personale ferroviario - con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale, essendo tale collegamento pur sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla legge n. 42 del 1979. Ai detti fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri, mentre non può tenersi conto dell'aumento (del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale) concesso dalla legge 11 luglio 1980 n. 312, la cui non computabilità (in virtù della tassativa disposizione dell'art. 134 della stessa legge n. 312/1980) è rimasta ferma anche dopo l'avvento della legge 6 agosto 1981 n. 432 (di conversione del D.L. 6 giugno 1981 n. 283) e della legge 20 novembre 1982 n. 681), deve invece tenersi conto, in difetto di contraria disposizione, degli ulteriori aumenti stabiliti da tali due leggi. Infine, non sono computabili, agli stessi fini, gli aumenti eventualmente concessi dall'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con legge 17 maggio 1985 n. 210, ai propri dirigenti, essendo tali aumenti del tutto estranei al collegamento, disposto dall'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188, con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente dello Stato.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 4 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 312 art. 134, Decreto Legge 06/06/1981 num. 283 CORTE COST., Legge 06/08/1981 num. 432 CORTE COST., Decreto Legge 27/09/1982 num. 481 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 869 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)