Sez. L, Sentenza n. 3976 del 02/05/1996 (Rv. 497308 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO | Criteri di calcolo - Computabilità degli aumenti concessi dall'Ente Ferrovie dello Stato ai propri dirigenti - Esclusione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO
Ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non sono computabili gli aumenti concessi dall'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con legge 17 maggio 1985 n. 210, ai propri dirigenti, atteso che tali aumenti sono estranei al collegamento disposto dall'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente dello Stato; sono invece computabili gli aumenti concessi a quest'ultimo con legge 6 giugno 1981 n. 432 e 20 novembre 1982 n. 869.
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 4 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 06/06/1981 num. 432 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 869 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)