Sez. 2, Sentenza n. 528 del 13/04/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119971 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITA DELL'AZIONE - NOZIONE - INIDONEITA DEL MEZZO E INSUFFICIENZA DI ESSO - DISTINZIONE - EFFETTI.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITA DELL'AZIONE - NOZIONE - INIDONEITA DEL MEZZO E INSUFFICIENZA DI ESSO - DISTINZIONE - EFFETTI.*
L'Azione e inidonea e il reato e quindi impossibile quando e assolutamente inadeguata e inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso; se invece sussiste la possibilita, anche sono eccezionale, che l'evento si verifichi, non puo trovare applicazione l'art 49 cod pen. all'idoneita del mezzo non puo essere equiparata l'insufficienza di esso, la quale, denotando difetto di forza sufficiente a conseguire lo scopo nel caso concreto, impedisce la piena consumazione del reato, ma non il tentativo dello stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)