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Sez. 2, Sentenza n. 964 del 28/09/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151909 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - NOZIONE: ASSOLUTA INADEGUATEZZA ED INEFFICIENZA - INIDONEITÀ ED INSUFFICIENZA DEL MEZZO - DIFFERENZA - EFFETTI: SUSSISTENZA DEL TENTATIVO IN CASO DI INSUFFICIENZA DEL MEZZO.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151909-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - NOZIONE: ASSOLUTA INADEGUATEZZA ED INEFFICIENZA - INIDONEITÀ ED INSUFFICIENZA DEL MEZZO - DIFFERENZA - EFFETTI: SUSSISTENZA DEL TENTATIVO IN CASO DI INSUFFICIENZA DEL MEZZO.*

Nel reato impossibile l'Azione è inidonea, quando è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso; se invece sussiste la possibilità, anche solo eccezionale, che l'evento si verifichi, non può trovare applicazione l'art. 49 cod. pen.. alla inidoneità del mezzo non può essere equiparata la insufficienza di esso, la quale, denotando difetto di forza sufficiente a conseguire lo scopo nel caso concreto, impedisce la piena consumazione del reato, ma non il tentativo dello stesso. (V mass n 147471; (Conf mass n 119971; (Conf mass n 114088).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)