Sez. 6, Sentenza n. 12655 del 10/12/1987 Ud. (dep. 17/12/1988) Rv. 180006 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENUNCIA FORMALE CONTENENTE SPECIFICI ADDEBITI A CARICO DI CHI SI SA INNOCENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENUNCIA FORMALE CONTENENTE SPECIFICI ADDEBITI A CARICO DI CHI SI SA INNOCENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sussistenza del reato di calunnia non è richiesta una denuncia in senso formale, contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, essendo sufficiente la semplice insinuazione, a carico di chi si sa innocente, di fatti dai quali possa desumersi l'esistenza di un reato e che quindi siano oggettivamente idonei a provocare il promovimento di un processo penale a carico dell'incolpato. (V mass n 174542; (V mass n 169697; (Conf mass n 174734).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)