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Sez. 6, Sentenza n. 14696 del 10/10/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174734 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174734-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*

Per la sussistenza del delitto di calunnia non è necessario che si accusi esplicitamente taluno di un reato con la consapevolezza della sua innocenza, essendo sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per il promovimento di un'Azione penale a carico di una persona facilmente ed univocamente individuabile, come accade quando l'agente oltre a denunciare un reato inesistente, si avvalga di particolari circostanze che portano all'individuazione di una persona determinata come responsabile di un reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)