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Sez. 1, Ordinanza n. 2899 del 14/02/2004 (Rv. 570133 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE | Opere idrauliche - Occupazione di fondi ed esecuzione o manutenzione delle predette opere - Controversie - Competenza - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Devoluzione - Depuratore di acque nere (o luride) - Opera idraulica - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570133-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE

In tema di acque pubbliche, la nozione di "opere idrauliche", prevista dall'art. 140, lett. d) ed e) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) al fine della devoluzione ai tribunali regionali delle acque delle controversie riguardanti l'occupazione, l'esecuzione o manutenzione delle opere medesime, non comprende tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche, ma è riferibile solo a quelli che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina o l'utilizzazione delle stesse, sì da incidere su interessi pubblici connessi al loro regime. Ne consegue che a tal fine non è qualificabile come opera idraulica un depuratore di acque luride, il quale, in quanto destinato a ricevere i liquami trasportati dalle fogne ed a consentire un migliore e meno nocivo smaltimento dei medesimi, costituisce parte integrante del sistema fognario, ancorché per effetto dell'immissione delle acque depurate in un corso fluviale, possa indirettamente implicare una eliminazione o riduzione dell'inquinamento di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)