Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12983 del 24/05/2018 (Rv. 648913 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Notificazione della sentenza di primo grado - Atto interruttivo - Configurabilità - Esclusione - Autonoma efficacia interruttiva - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente) e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c. solo quando presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)