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Sez. U, Sentenza n. 4108 del 24/06/1981 (Rv. 414763 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - ATTI INTERRUTTIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AUTONOMA EFFICACIA INTERRUTTIVA IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414763-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - ATTI INTERRUTTIVI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - AUTONOMA EFFICACIA INTERRUTTIVA IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONE.*

La notificazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, quale strumento d'impulso processuale per insistere in domande gia in primo grado avanzate, non rientrano fra gli Atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art 2943 cod civ (domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio gia pendente), e, pertanto, nel caso di Estinzione del procedimento, possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art 2945 terzo comma cod civ, solo quando abbiano i connotati dell'atto di Costituzione in mora, a norma del quarto comma del citato art 2943 cod civ, e, cioe, integrino una manifestazione scritta di Esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore. (V 3035/79, mass nn 399387 e 399388; (V 2640/76, mass n 381424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)