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Sez. U, Sentenza n. 3111 del 20/05/1982 (Rv. 421044 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA SULLA COPIA NOTIFICATA - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421044-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA SULLA COPIA NOTIFICATA - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La mancata sottoscrizione del difensore, nella copia notificata del ricorso per Cassazione, non ne determina l'inammissibilità, quando l'atto sia regolarmente sottoscritto nell'originale, e sia garantita l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'impugnazione. (Conf 1920/79, mass n 398314; (Conf 3373/78, mass n 392819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)