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Sez. U, Sentenza n. 3373 del 07/07/1978 (Rv. 392819 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392819-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La Mancanza, nella copia notificata del ricorso per Cassazione, della sottoscrizione dell'avvocato munito di procura speciale non invalida l'atto, se sia sottoscritto l'originale e se sulla copia vi siano elementi per accertarne la provenienza da quel procuratore. (Conf 3476/77, mass n 387047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)