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Sez. L, Sentenza n. 2327 del 05/02/2016 (Rv. 638993 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Affidamento incolpevole sulla regolarità della contribuzione - Responsabilità dell'INPS ex art. 1338 c.c. - Presupposti - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638993-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

In sede di accertamento sull'affidamento incolpevole, da parte del contraente, sulla validità ed efficacia del rapporto assicurativo con la P.A., il giudice di merito, al fine di escludere o affermare la responsabilità della stessa a norma dell'art. 1338 c.c., deve verificare in concreto se l'invalidità o inefficacia del rapporto assicurativo fossero conoscibili dall'interessato, tenuto conto dell'univocità dell'interpretazione delle norme e della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso una responsabilità dell'INPS per aver ricevuto, e poi annullato, la contribuzione da subordinazione versata per il socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione di una società, il quale si era ritrovato carente dei requisiti per la pensione di anzianità ma doveva ritenersi consapevole dell'invalidità della contribuzione per essere stato previamente accertato in sede processuale il difetto di subordinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)