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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345743 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE SPONTANEA DI SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE TRA LE SOMME INDICATE IN SENTENZA E QUELLE DOVUTE DALL'ALTRA PARTE -IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345743-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE SPONTANEA DI SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE TRA LE SOMME INDICATE IN SENTENZA E QUELLE DOVUTE DALL'ALTRA PARTE -IRRILEVANZA.*

Non costituisce acquiescenza tacita l'esecuzione data spontaneamente alla sentenza di secondo grado, in quanto, trattandosi di provvedimento esecutivo di diritto, e insito nel comportamento della parte il fine di evitare l'Onere maggiore derivante dagli Atti di esecuzione e, pertanto, un intento non incompatibile con la volonta di proporre impugnazione. Ne tale qualifica puo derivare dal fatto che la parte operi una compensazione tra le somme di denaro, da lei dovute secondo le statuizioni della sentenza di secondo grado e quelle dovutele dalla controparte. (V 93-70 massima n 344778 1007-69, massima n 339460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)