Sez. 1, Sentenza n. 1007 del 28/03/1969 (Rv. 339460 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Non costituisce acquiescenza l'esecuzione data alla sentenza di secondo grado, in quanto, trattandosi di provvedimento esecutivo di diritto, e insito nel comportamento della parte il fine di evitare l'Onere maggiore derivante dagli Atti di esecuzione e, pertanto, un intento non incompatibile con la volonta di proporre impugnazione. (Conf. 2818-68, massima n. 335475 2239-68, massima n.334485 520-67 massima n. 326465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)