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Sez. 1, Sentenza n. 13267 del 05/10/2000 (Rv. 540764 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Applicazione nel provvedimento irrogativo della sanzione di norme diverse da quelle indicate nel verbale di contestazione - Nullità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Condizioni - Possibilità di applicazione del diritto di difesa del trasgressore in relazione alla facolta accordatagli dall'art. 18 legge n. 689 del 1981.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540764-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di irrogazione di sanzioni amministrative, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)