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Sez. 1, Sentenza n. 6621 del 18/07/1997 (Rv. 506129 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Verbale relativo - Errori od omissioni circa le norme applicabili poi emendati con il provvedimento irrogativo - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506129-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'obbligo della contestazione della violazione prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore deve ritenersi osservato pur in presenza nel relativo verbale di errori od omissioni circa l'individuazione della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria emesso per fatti inclusi in quelli contestati, ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto dell'intimato in relazione alle facoltà accordategli dall'art. 18 (richiesta di essere in relazione ascoltato e produzione di documenti prima dell'ordinanza - ingiunzione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 681 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 18, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 231 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)