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Sez. 2, Sentenza n. 879 del 03/02/1999 (Rv. 522859 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 9 n. 1 D.M. 1444/1968 - Distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate - Obbligo dei Comuni - Centro storico (zona A) - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522859-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate dei fabbricati che i Comuni devono osservare, ai sensi dell' art. 9, punto n. 1, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella formazione degli strumenti urbanistici, non riguarda il centro storico (zona A), ove pertanto i distacchi possono essere diversi e minori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)