Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 07/06/1993 (Rv. 482698 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Piani regolatori - Distacchi tra le costruzioni - In genere | Edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A - Distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Disciplina ex art. 9 primo comma n. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - Inderogabilità - Conseguenze - Fabbricato esistente sul confine ed avente il muro perimetrale finestrato - Realizzazione di una costruzione da parte del proprietario dell'area confinante - Distanza di detta costruzione dal muro altrui.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Piani regolatori - Distacchi tra le costruzioni - In genere
Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che in applicazione dell'art. 41 "quinquies" legge urbanistica (come modificato dall'art. 17 legge ponte), detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, all'art. 9, primo comma, n. 2, con disposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale prescrizione, stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907, comma 3, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)