Sez. 1, Sentenza n. 6530 del 19/05/2000 (Rv. 536710 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Atti a titolo oneroso nell'anno anteriore al fallimento - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza - Assenza di protesti e procedure esecutive - Irrilevanza - Altre presunzioni gravi, precise e concordanti - Sufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
L'assenza di procedure esecutive e protesti non esclude la conoscibilità aliunde dello stato di insolvenza dell'imprenditore, che può esser provata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti dal curatore che ha esperito la revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)