Sez. L, Sentenza n. 15820 del 11/11/2002 (Rv. 558406 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Qualificazione del rapporto ai fini contributivi -Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti - Elementi particolarmente rilevanti - Modalità effettive di svolgimento del rapporto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Nella qualificazione di un rapporto contrattuale, rilevante ai fini della corretta applicazione di normative pubblicistiche inderogabili, quali quella sulla contribuzione previdenziale, può farsi ricorso alla prova per presunzioni, ma non può ritenersi sufficiente, ai fini della decisione, la sola produzione di elementi documentali quali dichiarazioni scritte o adempimenti tributari, avendo invece determinante rilevanza l'accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sufficienti a dimostrare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato un adempimento tributario proveniente dall'asserito datore di lavoro e una dichiarazione proveniente dalla stessa parte, confermante l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo che nel caso di specie fosse assente il requisito della pluralità di indizi e che quindi non fosse possibile fondare la decisione su un singolo elemento di prova, in mancanza di presunzioni "gravi, precise e concordanti", la cui presenza sola consente di verificare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, ed accertarne la pregnanza conclusiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)