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Sez. 3, Sentenza n. 4774 del 01/09/1982 (Rv. 422751 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - DELITTO DI LESIONI PERSONALI GRAVI - DURATA DELL'INVALIDITÀ TEMPORANEA E PERCENTUALE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422751-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - DELITTO DI LESIONI PERSONALI GRAVI - DURATA DELL'INVALIDITÀ TEMPORANEA E PERCENTUALE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Poiché l'Invalidità assoluta temporanea ("incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni") per tempo superiore ai quaranta giorni e l'Invalidità assoluta permanente ("indebolimento permanente di un senso o di un organo") sono elementi costitutivi del delitto di lesioni personali gravi, previsto e punito dall'art. 583 cod. pen. (nell'ipotesi dolosa) e dall'art. 590 cod. pen. (nell'ipotesi colposa), l'accertamento in concreto della durata dell'Invalidità temporanea e della percentuale dell'Invalidità permanente che il giudice penale abbia fatto nella propria sentenza, concernendo elementi strutturali del fatto reato, fa stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen.. (V 1686/67, mass n 328518).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)