Sez. 2, Sentenza n. 1686 del 07/07/1967 (Rv. 328518 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - DELLA SENTENZA DI CONDANNA - LIMITI - INVALIDITA PERMANENTE DA DELITTO DI LESIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - DELLA SENTENZA DI CONDANNA - LIMITI - INVALIDITA PERMANENTE DA DELITTO DI LESIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha nel giudizio civile, successivamente iniziato o proseguito contro il colpevole, per il risarcimento del danno, autorita di cosa giudicata quanto alla sussistenza del reato contestato e ritenuto, ma non anche quanto alle conseguenze dannose estranee alla nozione di esso, le quali possono essere accertate e valutate in Sede civile, senza che il giudicato penale ne resti vulnerato. (nella specie, l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi con riferimento alla durata della malattia mentre non era stata accertata, ne esclusa, la sussistenza di invalidita permanente). (Cfr. 322855 278-65 2839-63 2661-60). Conforme alla sentenza n. 2492-66, massima n. 324813.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)