Sez. 1, Sentenza n. 5112 del 18/09/2000 Cc. (dep. 19/12/2000) Rv. 217609 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Patteggiamento in appello sulla quantificazione della pena - Riconoscimento, nell'accordo, di equivalenza tra aggravante esclusa in primo grado e attenuanti generiche - Significato di implicita rinuncia al motivo di impugnazione sul punto del P.M. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
L'accordo parziale, intervenuto in appello tra P.M. e imputato sulla quantificazione della pena, previo riconoscimento di circostanza aggravante esclusa nel giudizio di primo grado e ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, non esime il giudice dall'obbligo di valutazione della fondatezza del motivo, non fatto oggetto di rinuncia da parte del P.M., relativo alla sussistenza della predetta aggravante, a nulla rilevando la circostanza che sul punto fosse intervenuto accordo tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)