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Sez. 1, Sentenza n. 43535 del 12/11/2002 Cc. (dep. 23/12/2002) Rv. 223222 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Applicazione di pena ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen.- Giudice competente - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223222-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Il giudice competente per l'esecuzione, nell' ipotesi di sentenza Emessa a norma dell'art 599, comma 4, c.p.p., il cui tema di indagine e di decisione è circoscritto nell'ambito dei motivi non rinunciati, deve essere individuato caso per caso in relazione all'effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)