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Sez. L, Sentenza n. 12709 del 16/12/1997 (Rv. 510954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnativa ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Formulazione di tutte le censure - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla mancata indicazione della violazione di formalità relative al procedimento disciplinare.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nella impugnativa del licenziamento prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non devono essere necessariamente esposti tutti i motivi per i quali si deduce l'illegittimità del recesso, ma è sufficiente un atto che esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento. (Fattispecie relativa alla mancata formulazione nell'atto stragiudiziale di impugnativa di doglianze relative alla mancata osservanza del procedimento disciplinare).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)