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Sez. L, Sentenza n. 2200 del 27/02/1998 (Rv. 513141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnativa ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Impiego di formule particolari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. (Nella specie la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la lettera raccomandata con cui la lavoratrice, licenziata per asserita cessazione dell'attività aziendale, aveva contestato il recesso sotto il profilo della violazione dell'art. 2112 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)