Sez. 5 - , Sentenza n. 25863 del 02/09/2022 (Rv. 665870 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Opponibilità in cassazione - Condizioni - Formazione dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in appello - Processo tributario - Distinzione.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)