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Sez. 1, Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 (Rv. 670280-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Deducibilità in cassazione - Formazione in corso di giudizio di merito - Esclusione - Ragioni - Formazione dopo la conclusione del giudizio di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670280-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si é formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si é formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione é opponibile nel giudizio di legittimità.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)