Sez. 6, Sentenza n. 10306 del 19/01/1990 Ud. (dep. 13/07/1990) Rv. 184885 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 192 NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - VALUTAZIONE DI DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI PERSONE NON INQUADRABILI NELLE CATEGORIE DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL'ART. 192 - PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - APPLICABILITÀ.*
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 192 NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - VALUTAZIONE DI DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI PERSONE NON INQUADRABILI NELLE CATEGORIE DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL'ART. 192 - PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - APPLICABILITÀ.*
L'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, ponendo una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei commi terzo e quarto, che può essere superata solo con una valutazione unitaria di tutti gli altri elementi probatori, introduce un nuovo canone di valutazione della prova - limitativo del potere del libero convincimento del giudice riaffermato nei primi due commi - che non è suscettibile di applicazione analogica, stante la natura di norma eccezionale. Ne consegue, pertanto, che quando nello stesso processo sia coimputata una persona non inquadrabile in una delle categorie summenzionate, il giudice ha l'Obbligo di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di correi contro l'altro imputato ed eventualmente assumerle, per il principio del libero convincimento, quale elemento di prova delle responsabilità del coimputato. (nella fattispecie due imputati in uno stesso processo rispondevano di distinti reati commessi in luoghi e tempi diversi e la loro sorte processuale non era strettamente collegata, tanto che l'uno ha potuto essere assolto e l'altro condannato senza reciproco pregiudizio o vantaggio. La suprema Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva assolto il ricorrente, ritenendo che le dichiarazioni accusatorie del coimputato, ritrattate successivamente, non potessero essere valutate, essendo astrattamente inidonee a costituire, da sole, eventuale fondamento di un giudizio di responsabilità). (V mass n 183390).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)