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Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 27/11/1989 Ud. (dep. 19/02/1990) Rv. 183390 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 192 NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - IMMEDIATA APPLICABILITÀ ANCHE NEI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183390-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 192 NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - IMMEDIATA APPLICABILITÀ ANCHE NEI PROCEDIMENTI IN CORSO.*

L'immediata applicabilità dei principi fissati dall'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, sancita dall'art. 245 secondo comma delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, comporta che, nei procedimenti in corso all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa, l'Obbligo della motivazione debba intendersi esteso anche all'indicazione dei criteri di valutazione delle prove adottati e dei risultati acquisiti; sono altresì immediatamente operativi sia il divieto imposto al giudice di desumere l'esistenza di un fatto da semplici indizi, salvo che questi ultimi siano "gravi, precisi e concordanti", che l'Obbligo di valutare le dichiarazioni del coimputato unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)