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Sez. L, Sentenza n. 10404 del 20/10/1998 (Rv. 519901 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Credito di un privato nei confronti della P.A. - Induzione della P.A. a non esercitare il diritto di credito - Sospensione della prescrizione per occultamento del credito - Esclusione - Riconoscimento del debito - Configurabilità - Effetti ex art. 2944 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519901-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

L'atto scritto con cui la pubblica amministrazione debitrice induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e quindi non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., ma può soltanto dar luogo, eventualmente, ad un riconoscimento del debito con l'efficacia interruttiva prevista dall'art. 2944 cod. civ. (Per la fattispecie, si veda l'altra massima tratta dalla stessa sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 8, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)