Sez. L, Sentenza n. 7039 del 08/05/2003 (Rv. 562784 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Credito dei dipendenti nei confronti delle FFSS SpA - Atto delle FFSS SpA inducente i lavoratori a non esercitare il relativo diritto - Idoneità a determinare la sospensione della prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Riconoscimento del debito - Configurabilità - Effetti ex art. 2944 cod. civ. - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
L'atto scritto con cui il debitore induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e, quindi, non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, comma primo, n. 8, cod. civ., ma può soltanto dare luogo ad un riconoscimento del debito con l'efficacia interruttiva prevista dall'art. 2944 cod. civ. (Principio affermato con riferimento ad una lettera circolare delle FF.SS. SpA in cui si sosteneva che l'attuazione del disposto dell'art. 17 legge n. 42 del 1979 richiedeva un apposito provvedimento, non di competenza aziendale, e che pertanto non avevano motivo di esistere i timori del personale in ordine alla decorrenza della prescrizione del credito per compenso del lavoro straordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 8, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)