Sez. L, Sentenza n. 4009 del 02/04/1993 (Rv. 481666 - 01)
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - In genere | Calamità ed avversità dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata dei comuni delle aree colpite - Diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 1986 - Sussistenza - Condizione.
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - In genere
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 13 maggio 1985 n. 198 (relativa, in particolare, agli interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985) e dell'art. 4, comma decimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge n. 638 del 1983), come interpretato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con legge n. 48 del 1988), anche per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 1 della legge n. 198 del 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 1986 è riconosciuto a condizione che abbiano effettuato nel 1985 almeno trenta giornate di lavoro agricolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 4 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 198 art. 6, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 2, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)