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Sez. 3, Sentenza n. 2032 del 19/02/1993 (Rv. 481001 - 01)

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria | Diritto del non inadempiente di trattenere la caparra ricevuta o di pretendere il doppio di quella versata - Presupposto - Mero ritardo - Esclusione - Dipendenza dai presupposti della risoluzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481001-01

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria

Il diritto della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di pretendere dall'altra parte il pagamento del doppio della caparra versata) presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento definitivo della prestazione dell'altra parte e, per un verso, non può dipendere, quindi, dal mero ritardo, che non impedisce l'adempimento tardivo fino a quando persista l'interesse del creditore alla prestazione o il creditore non abbia chiesto la risoluzione del contratto (art. 1453 cod. civ.), e, per altro verso, è indipendente dai presupposti della risoluzione, che sono, invece, necessari, ai sensi dell'art. 185 comma terzo cod. civ., nel caso di domanda di pagamento degli ulteriori danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)