Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 03/03/1997 (Rv. 502734 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Contratto preliminare di vendita - Inosservanza da parte del promittente compratore del termine essenziale per la stipula del definitivo - Accertamento giudiziale ad iniziativa del promittente venditore per l'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto - Diritto del promittente venditore di trattenere la caparra ricevuta - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
L'azione del promittente venditore diretta a far dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per l'omessa osservanza da parte del promittente compratore del termine essenziale di stipulazione del contratto definitivo, quando non sia accompagnata dall'istanza di risarcimento del danno, non è preclusiva della facoltà della parte adempiente di ritenere la caparra ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., secondo comma, giacché la risoluzione del contratto cui si riferisce il successivo comma dello stesso articolo, per attribuire alla parte che voglia domandarla il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali (con il connesso rischio che esso risulti in concreto inferiore alla caparra ricevuta) è quella che consegue all'esercizio dell'azione costitutiva, di cui all'art. 1453 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)