Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27277 del 26/10/2018 (Rv. 651294 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, l. n. 448 del 1998 - Presupposti - Incremento occupazionale - Perdita del beneficio per contrazione dell'organico - Irrilevanza della causa - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La concessione degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, richiamato dall'art. 44, comma 1, della l. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea. (Principio affermato in fattispecie nella quale la riduzione dell'organico era dovuta a licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dal calo di commesse).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 44 com. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)