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Sez. L - , Ordinanza n. 25474 del 26/10/2017 (Rv. 646111 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998 - Presupposti - Incremento occupazionale - Perdita del beneficio per contrazione dell'organico - Irrilevanza della causa - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646111-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La concessione degli sgravi contributivi di cui all’art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, attesa la finalità della legge di favorirne l’incremento, sicchè il venir meno di tale condizione determina la perdita integrale del diritto al beneficio, restando irrilevante la qualifica soggettiva della causa di contrazione del personale, in considerazione della natura eccezionale del beneficio disciplinato dalla norma, che, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto della impresa appellante al mantenimento del beneficio perché la contrazione oggettiva dell’organico era stata determinata dalle dimissioni di alcuni lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)