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Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009 (Rv. 607934 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Presupposti - Identità delle parti alle quali il contratto è stato proposto e quelle tra le quali è stato concluso - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607934-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)