Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 20/11/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 209199 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Nozione - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono il rilascio di concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. (Fattispecie relativa all'ampliamento di un edificio abusivo con la realizzazione di due prefabbricati in lamiera zincata saldamente ancorati al suolo e destinati a fornire il preesistente manufatto del bagno e della cucina; in relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che "precaria" può definirsi solo l'opera destinata, fin dalla sua realizzazione, ad essere rimossa).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)