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Sez. 3, Sentenza n. 11839 del 12/07/1999 Ud. (dep. 18/10/1999) Rv. 215417 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto avente carattere precario - Requisiti - Stabilità della funzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215417-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati urbanistici, la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio. A tal fine l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti, affinché ne emerga la eventuale stabilità e il carattere tendenzialmente permanente della funzione. Ne consegue che la costruzione del massetto, che è opera oggettivamente stabile e di non immediata ed agevole rimozione, rivela di per sè la funzione permanente dell'insediamento, costituito dal prefabbricato che vi è ancorato e che, malgrado la struttura leggera, ha con il massetto un collegamento fisso e una propria destinazione non limitata nel tempo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)