Sez. 4, Sentenza n. 9001 del 04/04/1995 Ud. (dep. 11/08/1995) Rv. 202927 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere | Pronuncia di scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Preesistenza delle cause di non punibilità alla richiesta - Necessità - Cause di non punibilità poste in essere in conseguenza e per l'effetto dell'accoglimento della richiesta - Possibilità - Esclusione.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere
Le cause che possono dare luogo ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anziché all'applicazione della pena, non possono scaturire dalla richiesta delle parti, venendo poste in essere in conseguenza e per l'effetto del suo accoglimento, ma devono preesistere alla stessa. La richiesta della parte non è prevista per la produzione di effetti diversi dall'applicazione della pena e deve essere solo l'occasione perché il giudice, prima di emettere la sua pronuncia, constati la preesistente sussistenza di una causa di proscioglimento. Se questa non ricorre all'atto della richiesta, il giudice non può pronunciare una sentenza con cui, da un lato, accoglie l'istanza per quel che concerne le circostanze e il giudizio di comparazione in base a cui le parti sono pervenute alla determinazione della pena indicata, e, dall'altro, dichiara poi di non doversi procedere in virtù dello stesso parziale accoglimento della richiesta formulata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)