diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2626 del 18/12/1996 Ud. (dep. 18/03/1997) Rv. 207528 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Riferimento al reato ritenuto in sentenza - Necessità anche in caso di patteggiamento - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207528-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Anche nel giudizio speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) il tempo necessario per la prescrizione dei reati va determinato con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza ed in particolare tenendo conto delle attenuanti che hanno formato oggetto dell'accordo. Invero la verifica in ordine all'insussistenza dei presupposti per far luogo ad un proscioglimento è imposta al giudice dall'art. 444 comma secondo in virtù dell'esercizio del potere giurisdizionale attuato anche nel procedimento in questione. Nè d'altro canto può rinviarsi, nella richiesta di applicazione della pena, alcuna forma negoziale né legale di rinuncia alla prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)