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Sez. 3, Sentenza n. 838 del 23/04/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 172972 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - LUOGO DI ESERCIZIO ABITUALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - REQUISITO DELL'ABITUALITÀ - PROVA - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172972-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - LUOGO DI ESERCIZIO ABITUALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - REQUISITO DELL'ABITUALITÀ - PROVA - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - SUFFICIENZA.*

Nell'ipotesi in cui la notificazione all'imputato sia stata eseguita nel luogo indicato come quello ove egli abitualmente esercita la sua attività professionale, la prova che la località dell'avvenuta notifica abbia il menzionato requisito va desunta, in assenza di contraria dimostrazione concludente ed univoca, dalla relata dell'ufficiale giudiziario, purché dalla stessa siano desumibili gli elementi all'uopo necessari (nella specie attestazione che la notifica era avvenuta a mani di impiegato convivente che si incaricava della consegna dell'atto al destinatario per la precaria assenza del medesimo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)