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Sez. 3, Sentenza n. 211 del 18/04/1988 Ud. (dep. 12/01/1989) Rv. 180125 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - IMPIEGATO O DIPENDENTE - OMESSA INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180125-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - IMPIEGATO O DIPENDENTE - OMESSA INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale convivenza sia desumibile da una relazione di prestazione d'opera, sempre che la notificazione sia stata eseguita nel luogo di abituale Esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale del destinatario. (Conf mass n 178386; (Conf mass n 173469; (Conf mass n 172972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)