Sez. 3, Sentenza n. 211 del 18/04/1988 Ud. (dep. 12/01/1989) Rv. 180125 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - IMPIEGATO O DIPENDENTE - OMESSA INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - IMPIEGATO O DIPENDENTE - OMESSA INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale convivenza sia desumibile da una relazione di prestazione d'opera, sempre che la notificazione sia stata eseguita nel luogo di abituale Esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale del destinatario. (Conf mass n 178386; (Conf mass n 173469; (Conf mass n 172972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)