Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975 (Rv. 375347 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - COMUNICAZIONE AGLI ASSENTI - SUSSISTENZA - CONOSCENZA DEL VERBALE - SUFFICIENZA - CONOSCENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - COMUNICAZIONE AGLI ASSENTI - SUSSISTENZA - CONOSCENZA DEL VERBALE - SUFFICIENZA - CONOSCENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La comunicazione ai condomini dissenzienti della deliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine di impugnazione davanti all'autorita giudiziaria, deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea. Spetta all'apprezzamento (insindacabile nel controllo di legittimita se congruamente motivato) del giudice del merito la valutazione della completezza di tale conoscenza, che percio puo correttamente ritenersi avvenuta quando il condomino assente l'abbia esplicitamente ammessa. (Conf 1375/66, mass n 322730; 1758/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)