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Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966 (Rv. 322730 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEGLI ASSENTI - DECORRENZA DEL TERMINE - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322730-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEGLI ASSENTI - DECORRENZA DEL TERMINE - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A soddisfare l'esigenza della comunicazione della deliberazione assembleare al partecipante alla comunione assente, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione della deliberazione stessa, e sufficiente che la comunicazione segua in modo tale che il destinatario, pur non avendo partecipato alla deliberazione, possa conoscerne ed apprezzarne il contenuto in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Il giudizio sulla sussistenza, in concreto, di tali requisiti della comunicazione, concretandosi in un apprezzamento di fatto, e demandato all'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito. (Conf 1758/54; Cfr 2818/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)