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Sez. 1, Sentenza n. 8158 del 28/08/1997 (Rv. 507260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE | Decisione sulla qualità di litisconsorte necessario di un soggetto - Impugnabilità - Ordinanza meramente dispositiva dell'integrazione del contraddittorio - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE

Il giudice, nel decidere una questione preliminare di merito circa la qualità di litisconsorte necessario di un soggetto, emette un provvedimento che è autonomamente impugnabile; se, invece, senza affrontare in alcun modo la questione sollevata dalle parti sulla qualità di litisconsorte necessario del soggetto stesso si limita a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, il giudice emette un'ordinanza istruttoria insuscettibile di autonoma impugnazione, sulla base del principio enunciato dall'art. 323 cod. proc. civ., che ammette l'appello solo avverso le sentenze e non anche contro le ordinanze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)